Ansia, stress e depressione da lavoro diventano malattie professionali. A confermarlo è una sentenza della Corte di Cassazione che introduce l’indennità per i lavoratori anche in caso di disagio psicologico, riconoscendo alle patologie psichiche pari lesività di quelle fisiche. Lo stesso trattamento riguarderà anche patologie derivanti dal mobbing o causate da fumo passivo in ufficio. Nel dettaglio, la sentenza n.29611 dell’11 ottobre 2022 stabilisce che, ai fini dell’indennizzabilità da parte dell’Inail, non è rilevante solo il rischio specifico della lavorazione, ma anche il rischio specifico improprio, ossia quello genericamente collegato con la prestazione lavorativa stessa.

Questo significa che sono indennizzabili le malattie di natura fisica o psichica

la cui origine sia riconducibile in sé e per sé all’organizzazione del lavoro e alle modalità di svolgimento dello stesso, dal momento che ogni singolo aspetto professionale coinvolge il dipendente nella sua interezza, senza distinzioni di sorta. Il caso analizzato nella sentenza di ottobre riguardava un lavoratore entrato in depressione proprio a causa del suo impiego. Riconosciuto il nesso di causalità da un medico specialista, l’Inail ha riconosciuto una indennità, che corrisponde a una prestazione economica sostitutiva della retribuzione quando un infortunio o una malattia professionale impedisce in parte o totalmente alla persona di svolgere attività lavorativa fino alla guarigione clinica. Oltre alla depressione, lo stesso trattamento è riservato a una serie molto vasta di problematiche, tra cui lo stress da lavoro, la patologia derivata dal mobbing e la patologia causata dal fumo passivo nell’ambiente di lavoro.

Indennità lavorativa, come riceverla?

L’indennità giornaliera viene riconosciuta secondo questi valori: fino al novantesimo giorno di malattia corrisponde al 60% della retribuzione media giornaliera, dal novantunesimo giorno fino alla guarigione clinica si sale al 75% della valore della retribuzione media giornaliera. L’importo può essere ridotto di un terzo in caso di ricovero in un istituto di cura qualora l’assicurato non abbia familiari a carico. Per quanto riguarda il datore di lavoro, sussiste l’obbligo di riconoscere l’intera retribuzione al dipendente per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio e il 60% della retribuzione stessa. L’indennità temporanea si calcola invece sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore nei quindici giorni precedenti l’evento.

L’accredito può avvenire su conto corrente bancario o postale,

su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale e, ancora, su carta prepagata dotata di codice Iban. Per importi non superiori a 1.000,00 euro si ricorre al vaglia postale non trasferibile intestato all’assistito o al pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale. Ovviamente deve trattarsi di malattie professionali riconosciute da un medico specialista che certifica l’invalidità legata all’ambiente lavorativo.

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