Come riportano le statistiche, ogni anno le fiamme coinvolgono migliaia di aziende. Gli incendi mettono a rischio l’incolumità dei dipendenti e a repentaglio la tutela dei beni di proprietà, dagli spazi dove si esegue l’attività ai mezzi e agli strumenti con cui viene eseguito il lavoro. A fare la differenza, per rendere sicuri gli ambienti di lavoro, è la prevenzione, di cui sapere di più scorrendo le informazioni sul sito Insic.In tema di prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro, da quest’anno cambieranno molte cose in base alle norme messe in campo da tre nuovi decreti ovvero:
- DECRETO CONTROLLI “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021;
- DECRETO GSA “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021.
- DECRETO MINICODICE “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021.
Le misure di prevenzione incendi
Ogni luogo di lavoro ha una specifica connotazione, e una serie di parametri di sicurezza e comportamenti da seguire per avviare un corretto percorso di prevenzione. A differenziare un’impresa dall’altra sono gli elementi che la caratterizzano, a partire dalla conformazione architettonica alla presenza dei materiali, dalla catalogazione degli impianti all’ampiezza dell’azienda, per non parlare del numero e della tipologia dei dipendenti. Tutti questi dettagli rendono diverse le varie realtà, per cui è necessario intervenire con misure di sicurezza ad hoc. Nella scelta delle misure di prevenzione incendi sale in cattedra l’art. 3 del D.M. 3/9/2021, che individua “3 categorie” di luoghi di lavoro in cui possono essere usati differenti criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio. Si tratta di:
- luoghi di lavoro dove risultano applicabili le Regole Tecniche di Prevenzione Incendi, che fissano i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio;
- luoghi di lavoro considerati a “basso rischio incendio”, come indica l’allegato I dello stesso D.M. 3/9/2021 a cui possono essere adattate le indicazioni presenti nell’Allegato I dello stesso decreto;
- tutti gli altri luoghi di lavoro che non rientrano nei precedenti, per i quali i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio sono quelli presenti nel Decreto 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).
La rilevanza dei corsi di prevenzione
Con il nuovo decreto controlli tutti gli interventi di manutenzione, e tutti i controlli su impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio, dovranno essere rigorosamente eseguiti in maniera esclusiva da tecnici manutentori qualificati. La protezione dei luoghi di lavoro parte da una corretta formazione del personale addetto alla prevenzione, e dalla volontà di tener fede a regole di buona condotta generale, utili in ogni situazione di emergenza. Seguire i corsi di prevenzione antincendio è un fattore determinante, sia per le aziende che per i lavoratori.
I lavoratori formati, e debitamente addestrati,
che hanno partecipato a specifici corsi antincendio, sono pronti a gestire le emergenze in azienda, a occuparsi di manutenzione dei dispositivi di estinzione, e assicurare il rispetto delle norme di prevenzione e protezione incendi. Con il nuovo decreto GSA, anche nel caso di attività di livello 1 si renderà necessario eseguire le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili. Le nuove norme inoltre cambiano la frequenza di aggiornamento della formazione. L’entrata in vigore del decreto considera che l’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio, dovrà essere ripetuto con una cadenza almeno quinquennale.